Rifiuti
E’ illegittimo l’ art. 187 comma 3 – bis del “Codice Ambientale” introdotto dall’art. 46 della legge 221/2015 con il quale si sottraeva ad autorizzazione la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolo e quella fra rifiuti non pericolosi.
Lo ha deciso la Consulta con sentenza 75/2017.
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